CGC

Condizioni generali di vendita

1 Indicazioni generali

Le nostre condizioni di vendita si applicano in maniera esclusiva; non riconosciamo come valide condizioni del cliente contrarie o differenti dalle nostre condizioni di vendita, salvo da noi espressamente approvate per iscritto. Le nostre condizioni di vendita valgono anche se effettuiamo senza riserve la consegna al cliente pur essendo a conoscenza di condizioni del cliente contrarie o differenti rispetto alle nostre condizioni di vendita. Tutti gli accordi stipulati tra noi e il cliente al fine di eseguire il contratto, devono essere riportati per iscritto nel presente contratto. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche a tutte le attività future con il cliente.

2 Offerta, documenti dell’offerta

Le offerte del venditore non sono vincolanti per quanto concerne prezzo, quantità, termine di consegna e possibilità di consegna. Gli ordini dell’acquirente diventano vincolanti per il venditore tramite conferme scritte o stampate del venditore stesso (anche fattura o bolla di consegna).

3 Prezzi, condizioni di pagamento

L’IVA prevista per legge non è inclusa nei nostri prezzi; viene indicata separatamente nell’ammontare previsto per legge nella fattura il giorno di fatturazione. Le nostre fatture possono essere pagate entro 30 giorni netto data fattura o entro otto giorni con il 2% di sconto. Se l’ordinante ritarda il pagamento siamo autorizzati a esigere interessi di mora per l’ammontare del 5% al di sopra del vigente tasso di sconto della Deutsche Bundesbank p. a. Nel caso in cui fossimo in grado di dimostrare un danno più elevato causato dal ritardo, saremo autorizzati a richiederne l’indennizzo. Il cliente ha tuttavia la possibilità di dimostrarci che il ritardo del pagamento non ci ha arrecato alcun danno o solo un danno minimo. Al cliente spetta il diritto di compensazione solo nel caso in cui le sue controrichieste siano giuridicamente valide, siano incontestate o da noi riconosciute. Inoltre è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui riconduce la sua controrichiesta allo stesso rapporto contrattuale.

4 Termine di consegna

Il termine di consegna decorre dalla data di conferma d’ordine, non appena il cliente avrà assolto tutti i suoi obblighi contrattuali, in particolare avrà chiarito tutte le questioni tecniche e presentato tutta la documentazione richiesta. Se, per ragioni che dovremo dimostrare, incorressimo in un ritardo, è esclusa la responsabilità per il risarcimento dei danni in caso di normale trascuratezza. Se il cliente, dopo tale ritardo, fissa un termine supplementare di durata ragionevole con minaccia di rifiuto, allo scadere del termine supplementare senza adeguato risultato è autorizzato a recedere dal contratto; i diritti al risarcimento danni a causa del mancato adempimento per l’ammontare del danno prevedibile spettano al cliente solo se il ritardo è imputabile ad azione deliberata o a colpa grave; inoltre la responsabilità per il risarcimento danni è limitata al 50% del danno. Le limitazioni di responsabilità ai sensi del paragrafo 2 e 3 non sono valide ammesso che sia stato concordato un contratto commerciale a termine fisso; lo stesso vale se il cliente a causa del nostro ritardo può dimostrare che il suo interesse nell’adempimento del contratto è venuto a mancare. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione o viola altri obblighi di collaborazione, noi saremo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni subiti comprese le eventuali spese supplementari. In questo caso anche il pericolo di un deperimento accidentale o di un peggioramento accidentale della merce prevarrà sul momento in cui il cliente è in ritardo con l’accettazione.

5 Trasferimento di rischio

Salvo disposizioni differenti contenute nella conferma d’ordine, la fornitura s’intende “franco stabilimento”.

6 Difetti, garanzia

I diritti di garanzia del cliente presuppongono che esso abbia assolto debitamente all’obbligo di ispezione e comunicazione del reclamo senza indugio ai sensi degli artt. §§ 377, 378 HGB. Nella misura in cui è presente un difetto del prodotto acquistato che spetta a noi rappresentare, siamo, a nostra discrezione, autorizzati a intraprendere un’azione correttiva oppure a effettuare una fornitura sostitutiva. In caso di eliminazione del difetto siamo tenuti a sostenere tutte le spese necessarie, in particolare i costi di trasporto, di infrastruttura, per il lavoro e il materiale, qualora non dovessero aumentare per il fatto che il prodotto venduto è stato portato in un luogo differente rispetto a quello di adempimento. Se non fossimo pronti o in grado di eliminare il difetto/inviare merce sostitutiva, in particolare se si verificasse un ritardo rispetto ai tempi ragionevoli per motivi che siamo chiamati a difendere, o se in altro modo l’eliminazione del difetto/la fornitura sostitutiva dovessero venire a mancare, il cliente a sua discrezione è autorizzato a recedere dal contratto o a richiedere una corrispondente riduzione del prezzo di acquisto. Salvo disposizioni contrarie successive, sono escluse ulteriori rivendicazioni di diritti da parte del cliente. Pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni non derivati dall’oggetto stesso della fornitura; in particolare, decliniamo qualsiasi responsabilità per il mancato guadagno o altri danni patrimoniali del cliente. La suddetta esclusione di responsabilità non ha valore se i danni sono da ricondurre ad azione deliberata o a una forte negligenza, ma l’obbligo di indennizzo è limitato ai danni prevedibili. Inoltre, non viene applicata in presenza di una garanzia delle caratteristiche che comprenda il rischio di danni indiretti ai sensi degli artt. §§ 463, 480 cpv. 2 BGB e il danno verificatosi è da attribuirsi a una loro assenza. Nel quadro della responsabilità prevista ai paragrafi (4) e (5) il nostro obbligo di indennizzo è escluso, nella misura consentita dalla legge. Il termine di garanzia è di sei mesi, a partire dal trasferimento del rischio. Questo termine è un termine di prescrizione e vale anche per diritti al risarcimento di danni assoluti o ulteriori, nella misura in cui non vengono rivendicati diritti derivati da azioni illecite.

7 Responsabilità generale

Nella misura in cui ai sensi dell’art. § 6 cpv. da (4) a (6) la nostra responsabilità al risarcimento danni è esclusa o limitata, ciò vale anche per tutte le richieste di risarcimento per colpa alla conclusione del contratto, per la violazione di prescrizioni secondarie, in particolare per rivendicazioni derivanti dalla responsabilità del produttore ai sensi dell’art. § 823 BGB. Il regolamento secondo il cpv. (1) non vale per rivendicazioni ai sensi dell’art. §§ 1,4 della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Lo stesso vale in caso di incapacità iniziale o di impossibilità rappresentativa. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, lavoratori, collaboratori, responsabili e subappaltatori. La prescrizione delle rivendicazioni tra fornitore e cliente fa riferimento all’art. § 6 cpv. (7) nella misura in cui non siano chiamate in questione rivendicazioni derivate dalla responsabilità del produttore ai sensi dell’art. §§ 823 e segg. BGB.

8 Riserva di proprietà

Ci riserviamo il diritto di proprietà sull’oggetto di vendita fino all’arrivo di tutti i crediti già generati al momento della stipula del presente contratto, compresi tutti i crediti derivati da ordini collegati, ordinazioni successive e ordinazioni di parti di ricambio. Il cliente è autorizzato a rivendere il prodotto nell’ambito di una regolare operazione commerciale; egli ci cede fin d’ora tutti i crediti per l’ammontare dell’importo finale di fatturazione (IVA inclusa), che risulteranno dall’ulteriore vendita nei confronti dell’acquirente o di terzi. Noi ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del cliente, se il valore delle nostre garanzie supera del 20% quello dei crediti da garantire; a noi spetta la scelta di quali garanzie svincolare.

9 Giurisdizione e luogo di adempimento

La giurisdizione è la nostra sede sociale; siamo tuttavia autorizzati a citare il cliente anche presso il tribunale della sua sede. Salvo diversamente stabilito dalla conferma d’ordine, la nostra sede sociale è anche luogo di adempimento.